DECRETO LIQUIDITA’ Art.13 Decreto Legge 8 Aprile 2020 n.23

Per le richieste di garanzia che non possono essere presentate ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo, è possibile:

  • cumulare la garanzia del Fondo e la garanzia concessa da confidi o altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento
  • riassicurare e controgarantire all’80%, le garanzie rilasciate da confidi o altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, in misura pari al 100% del finanziamento

Garanzia Fidimpresa Italia 100%

Beneficiari soggetti con ricavi non > €3,2 ml la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 (autocertificazione ex art. 47 DPR 28 dicembre 2000 nr. 445)
Finalità liquidità o investimento
Durata non > 96 mesi
Importo l’importo (al massimo €800.000), sommato alle operazioni già garantite, non può essere superiore

  • al doppio della spesa salariale annua del beneficiario per l’ultimo anno disponibile;
  • al 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019

Garanzia Fidimpresa Italia 90%

Beneficiari soggetti la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 (autocertificazione ex art. 47 DPR 28 dicembre 2000 nr. 445)
Finalità liquidità o investimento
Durata non > 96 mesi
Importo l’importo (al massimo €800.000), sommato alle operazioni già garantite, non può essere superiore

  • al doppio della spesa salariale annua del beneficiario per l’ultimo anno disponibile;
  • al 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019

Pratica di fido

Spese di Istruttoria 1% del valore nominale del finanziamento garantito, con un minimo di €300,00 ed un massimo di €2.500,00. Addebito in un 2 soluzioni: 70% alla presentazione della richiesta di finanziamento – 30% all’erogazione del finanziamento garantito (non dovuto se non si perfeziona l’operazione)
Commissione costi di gestione per tutte le operazioni è prevista una commissione annuale per la copertura dei costi di gestione della garanzia dello 1,20%, calcolata sul valore nominale del finanziamento garantito (applicata al valore annuale residuo del finanziamento garantito e corrisposta in via anticipata all’atto dell’erogazione dello stesso)
Commissione copertura rischio garanzia percentuale sul valore della garanzia rilasciata, al netto di quanto coperto da riassicurazione e/o fondi di terzi, da versarsi in un’unica soluzione in via anticipata all’atto dell’erogazione del finanziamento per operazioni a medio lungo termine e annualmente per operazioni a breve termine (aliquota percentuale stabilita in funzione del rating attribuita da Fidimpresa Italia al Socio richiedente)

A partire dal 20 luglio 2020, l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI è esteso alle imprese che svolgono una delle attività economiche rientranti nella sezione
“A – Agricoltura, silvicoltura e pesca”, eliminando le limitazioni fino ad oggi previste per questo settore dalla normativa ordinaria.
In questa prima fase possono essere accolte soltanto domande ai sensi delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

 


Ai fini dell’accesso alla garanzia l’impresa deve diventare socia del Confidi Fidimpresa Italia sottoscrivendo almeno 1 azione con versamento del relativo valore nominale pari a euro 250,00.
Cogli subito l’opportunità dei tantissimi vantaggi derivanti dall’adesione al network di Fidimpresa Italia.