Entra in vigore dal 1° gennaio 2024 la riforma del Fondo di garanzia per le Pmi in applicazione del cosiddetto DL Anticipi. Le nuove disposizioni, che avranno validità per dodici mesi, confermano alcune novità introdotte nel periodo pandemico come l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, l’ammissibilità per small mid cap (imprese con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 unità), per enti del terzo settore e enti religiosi, la gratuità per le microimprese. Allo stesso tempo, sono ripristinate alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come la non ammissibilità delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo e la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.

Infatti, mentre la garanzia per operazioni di investimento resta invariata all’80%, per le operazioni di liquidità la riforma prevede una riduzione della copertura rispetto al 2023, con l’applicazione di due aliquote al 60% e 55%, comunque più convenienti rispetto alla normativa precedente al Covid. In generale, è l’articolazione complessiva delle percentuali di copertura che risulta semplificata rispetto alla normativa pre-pandemica:

  • 80% per operazioni di investimento, di importo ridotto e di microcredito, nuova Sabatini; per start-up, start-up innovative, incubatori certificati e enti del terzo settore
  • 60% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 3 e 4 del modello di valutazione)
  • 55% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione)
  • 50% per operazioni di capitale di rischio
  • 40% per mid-cap a fronte di operazioni per investimento e per mid-cap start-up innovative.
  • 30% per mid-cap a fronte di operazioni di liquidità

Novità per le operazioni di importo ridotto con il significativo ampliamento del loro raggio di azione: il nuovo limite dell’importo ammissibile è di 40 mila euro per ciascun soggetto beneficiario (limite cumulativo per tutte le operazioni in essere) che può arrivare fino a 80 mila euro per le richieste di riassicurazione presentate dai cosiddetti confidi “autorizzati” (senza l’applicazione del modello di rating ai fini dell’ammissibilità, come già previsto dalla normativa pre-pandemica).

Per gli enti del terzo settore, introdotti per la prima volta tra i beneficiari del Fondo di garanzia delle norme emergenziali, l’importo ammissibile per ciascuna operazione è di 60 mila euro (senza applicazione del modello di rating ai fini dell’ammissibilità), se iscritti al Registro nazionale del Terzo settore e al Repertorio economico amministrativo. Senza l’iscrizione al citato Repertorio, al pari di quanto previsto per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, questa tipologia di soggetti beneficiari è ammissibile solo utilizzando le risorse di una specifica sezione speciale di prossima istituzione.
Anche per le commissioni, infine, la riforma prevede novità e conferme. Le commissioni una tantum, eliminate per le microimprese, rimangono infatti in vigore per piccole e medie imprese (rispettivamente allo 0,5% e all’1% dell’importo garantito) e vengono introdotte per le small mid cap (1,25%).

Le commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni accolte dal Fondo sono eliminate per tutte le richieste di riassicurazione. Per la garanzia diretta queste commissioni, invece, si applicano solo ai soggetti richiedenti (banche, confidi e altri intermediari) che superano la soglia del 5% delle operazioni accolte e non perfezionate nel corso di ciascun anno.

Circolare MCC n. 21/2023
Normative a confronto: disposizioni in vigore al 31.12.2023 e dall’1.1.2024

Garanzia Fidimpresa Italia 100%

Beneficiari soggetti con ricavi non > €3,2 ml la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 (autocertificazione ex art. 47 DPR 28 dicembre 2000 nr. 445)
Finalità liquidità o investimento
Durata non > 96 mesi
Importo

l’importo (al massimo €800.000), sommato alle operazioni già garantite, non può essere superiore

  • al doppio della spesa salariale annua del beneficiario per l’ultimo anno disponibile;
  • al 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019

Garanzia Fidimpresa Italia 90%

Beneficiari soggetti la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 (autocertificazione ex art. 47 DPR 28 dicembre 2000 nr. 445)
Finalità liquidità o investimento
Durata non > 96 mesi
Importo

l’importo (al massimo €800.000), sommato alle operazioni già garantite, non può essere superiore

  • al doppio della spesa salariale annua del beneficiario per l’ultimo anno disponibile;
  • al 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019

Pratica di fido

Spese di Istruttoria 1% del valore nominale del finanziamento garantito, con un minimo di €300,00 ed un massimo di €2.500,00. Addebito in un 2 soluzioni: 70% alla presentazione della richiesta di finanziamento – 30% all’erogazione del finanziamento garantito (non dovuto se non si perfeziona l’operazione)
Commissione costi di gestione per tutte le operazioni è prevista una commissione annuale per la copertura dei costi di gestione della garanzia dello 1,20%, calcolata sul valore nominale del finanziamento garantito (applicata al valore annuale residuo del finanziamento garantito e corrisposta in via anticipata all’atto dell’erogazione dello stesso)
Commissione copertura rischio garanzia percentuale sul valore della garanzia rilasciata, al netto di quanto coperto da riassicurazione e/o fondi di terzi, da versarsi in un’unica soluzione in via anticipata all’atto dell’erogazione del finanziamento per operazioni a medio lungo termine e annualmente per operazioni a breve termine (aliquota percentuale stabilita in funzione del rating attribuita da Fidimpresa Italia al Socio richiedente)

A partire dal 20 luglio 2020, l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI è esteso alle imprese che svolgono una delle attività economiche rientranti nella sezione
“A – Agricoltura, silvicoltura e pesca”, eliminando le limitazioni fino ad oggi previste per questo settore dalla normativa ordinaria.
In questa prima fase possono essere accolte soltanto domande ai sensi delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

 


Ai fini dell’accesso alla garanzia l’impresa deve diventare socia del Confidi Fidimpresa Italia sottoscrivendo almeno 1 azione con versamento del relativo valore nominale pari a euro 250,00.
Cogli subito l’opportunità dei tantissimi vantaggi derivanti dall’adesione al network di Fidimpresa Italia.